Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11271 del 22 novembre 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ordinanza con la quale il G.I. rinvia la causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c., è suscettibile di riesame, perciò può essere revocata dallo stesso giudice che l'ha emessa, quando sia il frutto di un errore circa le condizioni richieste dalla legge per la sua emissione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.