Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 11531 del 22 ottobre 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Il provvedimento collegiale, dichiarativo, nel giudizio di appello, dell'estinzione del processo, ancorchè emesso nella forma dell'ordinanza e non della sentenza, non è soggetto al reclamo al collegio, ma la parte che non ha interesse a contrastare tale declaratoria di estinzione è tenuta ad impugnarlo con ricorso per cassazione, trattandosi di un provvedimento che ha natura sostanziale di sentenza, per il suo contenuto decisorio e definitivo. Consegue che, il provvedimento stesso deve, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., essere sottoscritto dal presidente del collegio e dall'estensore, mentre, ove sia sottoscritto solo dal primo — che non sia anche relatore, così da far presumere il cumulo, in capo a lui, anche della qualità di estensore, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 276 c.p.c. — è viziato da nullità inesistenza ex art. 161 c.p.c., con l'ulteriore conseguenza che, in esito alla sua cassazione per tale motivo, la causa deve essere rimessa allo stesso giudice a quo.

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