Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6903 del 22 giugno 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ipotesi di estinzione di un processo che, per inattivitą delle parti, non sia stato pił riassunto, la riproposizione della medesima azione in un secondo giudizio, fondandosi sull'ammesso riconoscimento della gią verificatasi estinzione del primo, ne comporta l'implicita richiesta di accertamento incidentale, senza che sia necessaria — in mancanza di apposita prescrizione normativa — la specifica proposizione dell'eccezione di estinzione.

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