Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5491 del 12 aprile 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora, nel riassumere il giudizio al solo fine di eccepire l'estinzione, la parte sia incorsa in vizi riguardanti la regolaritą della costituzione o il contraddittorio, le attivitą necessarie per sanare gli eventuali vizi o per controdedurre alle eccezioni avversarie non sono incompatibili con l'intento di richiedere l'estinzione e non la precludono (nella specie il difensore inizialmente privo di procura aveva depositato un nuovo atto di riassunzione in sostituzione del primo, portato a conoscenza della controparte all'udienza fissata in base al primo ricorso; la S.C. ha ritenuto prodotti gli effetti di cui all'art. 182, comma secondo, c.p.c. con esclusione della decadenza dall'eccezione di estinzione).

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