Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12272 del 20 agosto 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché l'eccezione di estinzione del giudizio — nella specie, per mancata indicazione nel ricorso in riassunzione di una delle parti del processo — può essere sollevata, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., soltanto dalla parte interessata, nel caso di unico processo con pluralità di parti non può essere fatta valere da una parte diversa rispetto a quella nei cui confronti l'ipotesi di estinzione si è verificata.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.