Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5125 del 19 aprile 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

L'inottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio produce conseguenze differenti a seconda che sia pronunciato dal giudice dell'impugnazione per far partecipare al relativo giudizio tutte le parti in litisconsorzio necessario della precedente fase processuale, ovvero sia pronunciato dal giudice della cognizione (sia in primo che in secondo grado) per assicurare la partecipazione al giudizio, che riprenda dopo un evento interruttivo, di tutti coloro che ne hanno diritto, e nei confronti dei quali deve essere necessariamente pronunciata la sentenza; nel primo caso l'inottemperanza rende inammissibile l'impugnazione, nel secondo determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 307, terzo comma c.p.c.; pertanto, pronunciato ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi della parte deceduta in corso di causa, l'omessa osservanza del termine rimane priva di conseguenze qualora l'estinzione non venga eccepita e il contraddittorio sia poi integrato.

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