Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1185 del 19 gennaio 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

L'estinzione del processo per tardiva riassunzione ex art. 307 c.p.c., per poter essere dichiarata dal giudice, deve essere tempestivamente eccepita nel medesimo grado in cui si sono verificati i fatti che ad essa possono dar luogo e non può essere dedotta e rilevata in sede d'impugnazione.

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