Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5858 del 17 giugno 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

La mancata costituzione di tutte le parti nel giudizio di appello dopo la sua tempestiva riassunzione determina l'estinzione automatica del processo a norma dell'art. 307, comma 2, c.p.c., anche se non sia ancora decorso il termine di un anno previsto dal comma 1 di detto articolo, non essendo consentita una nuova riassunzione.

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