Cassazione civile Sez. I sentenza n. 317 del 15 gennaio 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

La riassunzione della causa cancellata dal ruolo con provvedimento collegiale, va, ai sensi dell'art. 307, primo comma c.p.c., effettuata davanti allo stesso collegio a cura della parte pił diligente. Pertanto, ove essa sia in tal guisa tempestivamente effettuata da una delle parti, tanto č sufficiente a determinare l'ulteriore corso del processo, restando irrilevante che la relativa iniziativa sia stata preceduta da quella dell'altra parte, la quale abbia provveduto irritualmente alla riassunzione davanti al giudice istruttore.

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