Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5895 del 24 marzo 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Il ricorso per riassunzione del processo interrotto per la morte di una delle parti deve contenere, ai sensi dell'art. 303, secondo comma, c.p.c., gli «estremi della domanda», per esigenze di conoscenza da parte degli eredi (e ciò a differenza dell'ipotesi in cui l'evento interruttivo riguardi il procuratore). Ad un tal riguardo, pur se non è necessario che siano riprodotti nell'atto tutti gli estremi della domanda proposta, occorre tuttavia che siano resi noti — in particolare agli eredi della parte defunta non costituiti in proprio nella precedente fase processuale — tutti gli elementi idonei all'identificazione della causa e del suo oggetto, con la conseguenza che, in mancanza di detti indispensabili requisiti formali, l'atto deve ritenersi nullo in quanto inidoneo a raggiungere il suo scopo.

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