Cassazione civile Sez. I sentenza n. 14371 del 8 luglio 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di riassunzione del processo interrotto, il codice di rito non prevede che alla parte che ha presentato l'istanza di riassunzione sia comunicato, a cura della cancelleria, il decreto con il quale, ai sensi dell'art. 303 c.p.c., viene fissata l'udienza ed assegnato il termine per la notifica del ricorso e del decreto medesimo alle altre parti, nč che tale provvedimento sia da annotare nei registri di cancelleria. Pertanto grava sul ricorrente l'onere di informazione e di verificazione, eventualmente tramite la consultazione del fascicolo d'ufficio, onde adempiere all'onere di tempestiva notificazione su di esso incombente.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.