Cassazione penale Sez. VI ordinanza n. 953 del 11 giugno 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Al giudice competente per la revoca della sentenza di condanna per abolitio criminis č conferito il potere di rivisitazione del giudicato e di valutazione del quadro probatorio, al fine di rendere espliciti il contenuto ed i limiti del giudicato stesso per reperire tutti gli elementi necessari a determinare l'applicabilitā dell'art. 673 c.p.p. (Applicazione in tema di revoca della sentenza di condanna per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti: la Corte ha ritenuto che, a seguito della procedura referendaria diretta all'abrogazione di talune norme del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, conclusasi con il D.P.R. 5 giugno 1993, art. 171, che ha determinato la depenalizzazione della detenzione di droga per uso personale, al giudice della esecuzione č attribuito il compito di far emergere dal quadro probatorio giā acquisito la reale finalitā della detenzione della sostanza stupefacente, a tale scopo ricercando e valutando tutti gli elementi di fatto e le circostanze che, irrilevanti al momento della sentenza pronunciata dal giudice della cognizione, siano divenute attendibili per la definizione del fatto reato e per la sua depenalizzazione).

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