Cassazione penale Sez. III sentenza n. 411 del 7 luglio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui intervenga una abolitio criminis - nella specie depenalizzazione di reato valutario per effetto della L. n. 455 del 1988 - deve essere applicata la disposizione dell'art. 673 c.p.p. (revoca della sentenza per abolizione del reato) e non la riabilitazione richiesta ai sensi dell'art. 178 c.p. Infatti, secondo quest'ultima norma, la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti; mentre, quando è intervenuta una abolizione del reato, la legge dispone, diversamente, giacché ai sensi dell'art. 673 c.p.p. il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna, dichiarando che il fatto non è più previsto come reato ed adottando i provvedimenti conseguenti.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.