Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1321 del 20 marzo 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

In sede di patteggiamento il giudice compie una delibazione, sia pure non approfondita, del fatto addebitato, ai fini della verifica della correttezza della qualificazione giuridica dell'eventuale applicazione d'una causa di non punibilitą. Correttamente, pertanto, il giudice dell'esecuzione respinge la richiesta di revoca, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., della sentenza resa ex art. 444 c.p.p., basata su asserzioni che contrastano con l'espletato accertamento giudiziale. (Fattispecie relativa a richiesta di revoca a seguito del referendum abrogativo riguardante la detenzione per uso personale di stupefacenti. La Suprema Corte ha osservato che il giudice di merito avrebbe applicato la causa di non punibilitą di cui all'art. 80 della L. 22 dicembre 1975, n. 685, ove avesse accertato la destinazione ad uso proprio (art. 73, D.P.R. n. 309/1990), anziché quella ad uso non terapeutico di terzi, in ordine alla quale era stata chiesta l'applicazione della pena).

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