Cassazione penale Sez. II sentenza n. 79 del 22 febbraio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora la revoca dell'indulto, applicato ai sensi del D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865, possa derivare da successiva condanna per il reato di cui all'art. 73, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice dell'esecuzione, tenuto conto dell'esito del referendum e del successivo D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, che ha abrogato l'art. 75 del suddetto D.P.R. n. 309/1990 limitatamente al riferimento alla dose media giornaliera, deve interpretare il giudicato (anche sulla base degli atti di cognizione) e chiarirne il contenuto ed i limiti, al fine di stabilire se l'ultima sentenza possa essere o meno suscettibile di revoca ai sensi dell'art. 673 c.p.p. per l'abolizione del reato; una sentenza a sua volta revocabile, infatti, non può costituire causa di revoca del beneficio condizionato.

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