Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2680 del 1 settembre 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

Concorrendo una causa estintiva della pena, quale l'indulto o la grazia, con l'intervenuta abolitio criminis, il giudice dell'esecuzione dovrà sempre procedere alla revoca della sentenza di condanna perché essa si fonda sul presupposto che il fatto non è più previsto dalla legge come reato mentre i predetti provvedimenti di clemenza incidono solo sulla pena e non sul fatto-reato.

(massima n. 2)

La cosa giudicata si forma sull'intero oggetto del rapporto processuale concernente una singola imputazione, cosicché non è consentito la scissione della sentenza per punti al fine di identificare l'irrevocabilità di un punto distinguendolo da un altro. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha escluso che il giudice dell'esecuzione potesse revocare una sentenza di condanna per detenzione di sostanza stupefacente detenuta in parte per uso personale ed in parte ai fini di spaccio).

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