(massima n. 1)
L'art. 673 c.p.p. prevede la revoca della sentenza di condanna solo nei casi di abrogazione o di dichiarazione di illegittimitą costituzionale della norma incriminatrice, mentre gli effetti dell'oblazione e della concessione in sanatoria secondo quanto risulta dall'art. 38 L. 28 febbraio 1985, n. 47 (norma compresa tra quelle richiamate dal D.L. n. 468 del 1994, dai successivi D.L. n. 551 del 1994 e D.L. n. 649 del 1994 e dall'art. 39 L. 23 dicembre 1994, n. 724) non hanno alcuna incidenza sul contenuto della norma incriminatrice e danno luogo soltanto all'estinzione del reato per intervenuta oblazione. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso avverso inammissibilitą di richiesta di revoca di condanna formulata in seguito a domanda di concessione in sanatoria).