Cassazione penale Sez. I sentenza n. 15425 del 31 marzo 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

L'obbligo, per il condannato non detenuto, di accompagnare la domanda di misure alternative alla detenzione con la dichiarazione o l'elezione di domicilio, come stabilito dall'art. 677, comma secondo bis, c.p.p., sussiste anche nel caso in cui la domanda sia avanzata dal difensore, non escludendo ciò la necessità di effettuazione dei prescritti avvisi (in particolare quello per l'udienza di trattazione) anche al diretto interessato, per cui, in mancanza di detta dichiarazione o elezione, il procedimento potrebbe comunque subire intralci e ritardi, così frustrandosi lo scopo che il legislatore ha inteso perseguire con l'introduzione dell'obbligo in questione.

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