Cassazione penale Sez. I sentenza n. 19732 del 28 aprile 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di misure alternative alla detenzione, nel caso in cui siano diversi il tribunale di sorveglianza che dispose la misura (nella specie la detenzione domiciliare) e quello nella cui giurisdizione si trova il luogo in cui č in corso l'espiazione della misura, spetta a quest'ultimo la competenza a provvedere all'eventuale revoca, sia in attuazione dell'art. 677, comma 2, c.p.p., sia in base alla disposizione di cui all'art. 51 ter ord. penit., data l'autonomia del procedimento di revoca rispetto a quello di ammissione alla misura alternativa.

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