Cassazione penale Sez. I sentenza n. 649 del 10 marzo 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Con riferimento al caso di revisione previsto dall'art. 630, lett. c) c.p.p., per «nuove prove», dimostrative che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 c.p.p., devono intendersi le prove costituite da elementi estranei e diversi da quelli del processo definito con la sentenza irrevocabile, sicché non è ammissibile la richiesta di revisione fondata su elementi già esistenti negli atti processuali che, per mancata deduzione o per omesso uso dei poteri di ufficio da parte del giudice, non furono da lui conosciuti o valutati.

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