Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1976 del 14 maggio 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della deliberazione di ammissibilitą del giudizio di revisione le prove dedotte devono essere sopravvenute, e quindi necessariamente estranee al precedente giudizio di cognizione, ed acquisibili nell'eventuale successivo giudizio di revisione. La valutazione di ammissibilitą č quindi riferibile anche ad elementi di prova, rilevandone solo l'esistenza e la persuasivitą e non il procedimento o le forme della loro avvenuta acquisizione. (Nella fattispecie si trattava di una consulenza ematologica disposta dal P.M. in altro processo: idonea al fine della delibazione di ammissibilitą secondo la Corte, che tale in motivazione ha ritenuto anche la documentazione di indagini difensive espletate a norma dell'art. 38 att. c.p.p.).

(massima n. 2)

La richiesta di revisione č inammissibile se fondata su una mera rinnovazione dell'accertamento tecnico gią espletato nel giudizio di cognizione; č invece ammissibile se prospetta una perizia nuova per metodologia e conclusioni. (Fattispecie di accertamento sul DNA su formazioni pilifere, giudicato nuovo rispetto all'accertamento tricologico gią espletato).

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