Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 8135 del 28 febbraio 2002

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di revisione, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p., non deve essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti su cui si fondano le diverse sentenze. (Nella specie, la Corte ha escluso che la richiesta di revisione potesse fondarsi sulla presunta inconciliabilità della sentenza di condanna rispetto alla sentenza di assoluzione pronunciata, in un separato giudizio, nei confronti dei concorrenti nel medesimo reato contestato al ricorrente, precisando che anche l'accertamento della esistenza del concorso di persone nel reato costituisce l'esito di un giudizio valutativo che, come tale, esula dall'ambito di applicazione dell'art. 630, comma 1, lett. a).

(massima n. 2)

In tema di revisione, la sentenza di assoluzione dei coimputati, pronunciata in un separato procedimento, non può essere considerata di per sé “nuova prova”, come tale rilevante a norma dell'art. 630 lett. c) c.p.p. (Nella specie, la Corte non ha riconosciuto la natura di “nuova prova” alla sentenza di assoluzione dei coimputati in quanto fondata sulle stesse fonti di accusa utilizzate per la condanna del ricorrente ed ha escluso che possa essere rivalutata nel giudizio di revisione una prova già presa in considerazione dai giudici della cognizione principale).

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