Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7385 del 27 luglio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Anche se l'art. 593, terzo comma, c.p.p. prevede l'inappellabilitā della sentenza nell'ipotesi di proscioglimento da contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, qualora il P.G. proponga appello, lamentando l'erroneo proscioglimento dalla contravvenzione e nel contempo da un delitto, l'impugnazione non č inammissibile in quanto ricorre l'ipotesi di cui all'art. 580 c.p.p. (giā art. 514 c.p.p. 1930), e cioč quella di connessione di reati.

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