Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11186 del 9 novembre 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio della conservazione del mezzo di impugnazione impropriamente proposto può operare soltanto quando abbia tutti i requisiti sostanziali e formali del mezzo che si sarebbe dovuto correttamente proporre. Ne consegue che qualora avverso sentenza di condanna a pena dell'ammenda venga proposto appello con l'esclusiva deduzione di censure di merito, il ricorso per cassazione che si sarebbe dovuto ritualmente proporre in suo luogo va dichiarato inammissibile.

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