Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 7209 del 14 luglio 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

L'impugnazione esperibile avverso sentenza di condanna per contravvenzione per la quale sia stata inflitta la sola pena dell'ammenda in tutto o in parte come sanzione sostitutiva dell'arresto, č l'appello e non il ricorso per cassazione.

(massima n. 2)

La circostanza che il reato risulti prescritto all'atto della pronuncia del giudice di legittimitā non esclude - qualora si accerti che l'impugnazione esperibile non era il ricorso per cassazione, ma l'appello - l'applicabilitā della norma del comma 5 dell'art. 568 c.p.p., restando cosė rimessa al giudice di merito competente la valutazione dell'eventuale sussistenza di taluna delle ipotesi, prevalenti sull'estinzione del reato, previsto dall'art. 129 stesso codice.

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