Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4065 del 22 giugno 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora il bene mobile, in possesso del fallito, sia vittoriosamente rivendicato da un terzo, l'obbligo di restituzione a carico del fallimento conserva la natura di debito di valore anche nel caso in cui, a seguito dell'intervenuta vendita del bene medesimo, abbia ad oggetto il prezzo ricavato da tale vendita. In questa ipotesi, pertanto, l'esigenza di una piena reintegrazione del patrimonio di quel terzo comporta l'adeguamento di detta somma alla sopravvenuta svalutazione monetaria.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.