Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8022 del 14 giugno 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di istanza di revocazione contro crediti ammessi ex art. 102 della legge fallimentare,deve ritenersi di natura senz'altro perentoria il termine fissato dal giudice per la notificazione del ricorso per revocazione e del pedissequo decreto, con la conseguenza che la mancata osservanza del detto termine determina la preclusione di ogni ulteriore attivitā processuale, senza che assuma, in contrario, alcun rilievo la circostanza che la controparte si sia costituita in giudizio senza nulla eccepire al riguardo. La possibilitā di sanatoria a seguito di acquiescenza č ammessa, difatti, soltanto con riferimento alla forma degli atti processuali, e non anche relativamente all'inosservanza dei termini perentori, giusta disposto dell'art. 153 del codice di rito.

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