Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 20910 del 11 ottobre 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Per far valere il credito tributario nei confronti del fallimento l'Amministrazione finanziaria o l'esattore debbono presentare l'istanza di insinuazione tardiva nel termine annuale previsto dall'art. 101 legge fall., senza che i diversi e pił lunghi termini per la formazione dei ruoli e per l'emissione delle cartelle, ai sensi dell'art. 25 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, possano di per sé costituire ragioni di scusabilitą del ritardo la quale va, invece, valutata - in caso di presentazione ultra annuale dell'istanza rispetto alla data di esecutivitą dello stato passivo - in relazione ai tempi strettamente necessari all'Amministrazione finanziaria per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo. (Nella specie, č stato cassato il decreto con il quale il tribunale, adito con opposizione allo stato passivo dall'esattore, il cui credito era stato escluso dal giudice delegato in ragione della tardivitą dell'istanza di ammissione, proposta oltre l'anno, aveva ritenuto scusabile il ritardo, essendo stati consegnati i ruoli, formati a seguito di controllo della dichiarazione fiscale, quando l'anno per l'insinuazione tardiva era ormai scaduto).

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