Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4792 del 26 marzo 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ammissione tardiva al passivo del credito comporta solo il rischio di parziale incapienza, con la conseguenza che č legittimo il provvedimento del giudice delegato che disponga l'inserimento immediato nello stato passivo di una domanda di ammissione tardiva, alla stessa maniera di quelle tempestive; infatti, la fissazione di una nuova adunanza, pur in mancanza di particolari ragioni ostative alla decisione nell'adunanza giā fissata, contrasterebbe con l'obbiettivo del sollecito espletamento delle operazioni di verifica dei crediti perseguito dalla legge.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.