Cassazione civile Sez. I sentenza n. 22013 del 19 ottobre 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

La domanda avente ad oggetto la prededucibilità di un credito può essere dedotta per la prima volta con lo strumento dell'insinuazione tardiva al passivo, laddove i necessari presupposti fattuali siano maturati solo successivamente al decreto con cui il giudice delegato ha dichiarato esecutivo lo stato passivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto inammissibile la questione del grado del credito, affermato in prededuzione ai sensi dell'art. 101 legge fall., in quanto tale qualità era sorta in conseguenza dell'esercizio da parte del curatore, della facoltà di subentro nel contratto di locazione finanziaria in corso, esercizio comunicato al creditore solo dopo l'adunanza di verifica dello stato passivo; la preclusione del giudicato interno non è di ostacolo all'esercizio da parte del curatore della facoltà di subentro nel contratto e quindi essa neppure può essere invocata per negare l'accertamento di un diritto del creditore, che sul quel medesimo atto trovi il prospettato fondamento).

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