Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4554 del 22 marzo 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ammissione tardiva al passivo fallimentare relativamente agli interessi giā maturati alla data del fallimento non č preclusa in conseguenza della giā avvenuta richiesta ed ammissione dello stesso credito per il solo capitale; infatti il credito degli interessi, per quanto accessorio sul piano genetico a quello del capitale, č un credito autonomo, azionabile separatamente, anche successivamente al credito principale giā riconosciuto con decisione passata in giudicato.

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