Cassazione civile Sez. I sentenza n. 938 del 11 febbraio 1980

(1 massima)

(massima n. 1)

Gli atti processuali, pur essendo volontari nel loro compimento, spiegano i loro effetti secondo modalitą che a ciascun tipo la legge riconnette, senza che sia normalmente ammissibile una divergenza della manifestazione rispetto all'intenzione dell'agente; sono, pertanto, dichiarazioni tardive di crediti, disciplinate dall'art. 101 legge fallimentare, tutte le istanze di ammissione proposte dopo il decreto di esecutivitą dello stato passivo, senza che rilevi il diverso convincimento o la diversa volontą della parte in relazione alla supposta ignoranza dell'intervenuta emissione del decreto di esecutivitą dello stato passivo.

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