Cassazione civile Sez. I sentenza n. 22549 del 5 novembre 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

La rinuncia stragiudiziale all'opposizione a decreto ingiuntivo che non si traduca in una rinuncia agli atti del giudizio formalizzata dall'opponente ai sensi dell'art. 306 c.p.c., non determina né l'estinzione del giudizio né la definitivitą dell'ingiunzione. Pertanto, sopravvenuto il fallimento dell'opponente, la formale pendenza del giudizio di opposizione determina l'inopponibilitą al fallimento dell'intervenuta rinuncia, avendo il credito azionato in via monitoria ancora natura di "res litigiosa"e dovendo, conseguentemente disporsene l'ammissione al passivo in chirografo anche quando sia stata iscritta, in virtł della provvisoria esecuzione del decreto opposto, ipoteca giudiziale anteriormente al fallimento.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.