Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3942 del 24 gennaio 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di bancarotta fraudolenta dell'amministratore di fatto della societą, poiché il fallimento non deve necessariamente e intenzionalmente essere voluto quale conseguenza della condotta, non sussiste contrasto logico tra compimento di operazioni dolose (nella specie emissione di fatture per operazioni inesistenti e false comunicazioni sociali), per effetto delle quali sia stato cagionato il fallimento e interesse alla societą poi fallita, stante la diversitą concettuale tra l'elemento psicologico delle predette operazioni e il rapporto causale con il fallimento stesso, ben potendo coesistere la mera consapevolezza di quest'ultimo quale possibile esito (anche) della propria condotta, e quindi l'assunzione del relativo rischio, con un soggettivo interesse ad esiti meno infausti.

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