Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7208 del 27 febbraio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di bancarotta fraudolenta, l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore, di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo, giuridico di impedire; a tal fine, è necessaria, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza da parte del primo, che l'amministratore effettivo distrae, occulta, dissimula, distrugge o dissipa i beni sociali. Tale consapevolezza, se da un lato non deve investire i singoli episodi nei quali l'azione dell'amministratore di fatto si è estrinsecata, dall'altro, non può essere desunta dal semplice fatto che il soggetto abbia acconsentito a ricoprire formalmente la carica di amministratore; tuttavia, allorché, come nella specie, si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria. condotta omissiva possono scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l'affermazione della responsabilità penale.

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