(massima n. 1)
In tema di bancarotta fraudolenta, il divieto di costituzione di parte civile dei creditori uti singuli salvo che questi intendano far valere un titolo di azione propria personale sancito dall'art. 240 L. fall., si estende indifferentemente ai procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 216 quanto a quelli relativi alla violazione delle diverse ipotesi incriminatrici contenute nell'art. 223 L. fall.