Cassazione penale Sez. V sentenza n. 19818 del 30 aprile 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

La nozione di interesse privato in atti del fallimento, rilevante ai sensi dell'art. 228 l. fall., non comprende solo l'ipotesi della mera coincidenza tra i vantaggi privati e gli interessi dell'ufficio ovvero il caso in cui l'interesse privato del curatore non risulti in concreto rivolto a perseguire un beneficio personale o di terzi, contrastante con le finalitą della procedura concorsuale. (Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato la presa di interesse del curatore il quale, acquisita la disponibilitą dell'acquirente di un bene fallimentare a corrispondere all'amministratore della societą fallita un prezzo notevolmente superiore a quello versato in sede di aggiudicazione, non abbia rappresentato il fatto al giudice delegato chiedendo la sospensione della vendita ed abbia invece consentito la conclusione di tale “affare privato”).

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