Cassazione penale Sez. V sentenza n. 32254 del 31 luglio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di reati fallimentari, diversi episodi di bancarotta nell'ambito dello stesso fallimento ben possono atteggiarsi quali segmenti di un pił ampio comportamento distrattivo in un'articolata condotta criminosa, come previsto quoad poenam dall'art. 219 legge fallimentare, che si connota di propria e diversificante autonomia tale da rendere impossibile il riscontro della coincidenza fattuale, che costituisce il presupposto dell'applicazione dell'art. 669 c.p.p.

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