Cassazione penale Sez. V sentenza n. 13285 del 21 marzo 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di bancarotta fraudolenta, il giudizio relativo alla particolare tenuitą del fatto deve essere posto in relazione alla diminuzione, non percentuale ma globale, che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti.

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