Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1362 del 18 marzo 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora la proprietą di un locale sotterraneo spetti ad un soggetto diverso dal proprietario del fondo sovrastante (nella specie, autorimessa sottostante ad area adibita a giardino ed accesso a vicino fabbricato), le spese di manutenzione o rifacimento delle strutture di copertura di tale locale, in difetto di diversa previsione contrattuale, gravano sul proprietario del locale medesimo, ove dette strutture ne costituiscano parte integrante senza alcuna funzione di sostegno del, fondo sovrastante e, quindi, salvo titolo contrario, non sono oggetto di comunione con il proprietario del suolo, restando di conseguenza esclusa la applicabilitą in via analogica delle disposizioni dell'art. 1125 c.c., in tema di soffitti, solai o volte negli edifici condominiali.

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