Cassazione penale Sez. I sentenza n. 16494 del 7 aprile 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

La disposizione contenuta nell'art. 665, comma terzo, c.p.p., secondo la quale, quando sia stata pronunciata sentenza di annullamento con rinvio, giudice competente per l'esecuzione č sempre il giudice di rinvio, ha una portata generale e opera, in ossequio al principio dell'unicitā dell'esecuzione, anche qualora l'annullamento riguardi soltanto alcuni degli imputati.

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