Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1125 del 19 marzo 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

In forza del criterio stabilito dall'art. 665, comma quarto, c.p.p., il giudice che deve provvedere, in sede esecutiva, alla applicazione o alla revoca dei benefici indicati negli artt. 672 e 674 c.p.p., come pure alla risoluzione degli incidenti relativi alla unificazione delle pene concorrenti, va individuato in quello che ha pronunciato la sentenza di condanna ultima in assoluto, ancorché questa non sia compresa nel cumulo, dovendo ogni questione che incide sull'esecuzione penale essere decisa dall'unico organo giurisdizionale a ciò deputato dal legislatore.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.