Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2262 del 31 maggio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Allorché la sentenza del pretore sia stata modificata in appello soltanto in relazione alla quantificazione della pena, giudice dell'esecuzione č il pretore medesimo, salvo che l'esecuzione concerna anche altri provvedimenti emessi da giudici ordinari diversi dal pretore, nel qual caso giudice dell'esecuzione č il giudice, diverso dal pretore, che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. (Fattispecie in cui č stata ritenuta la competenza della corte d'assise, che la S.C. ha escluso possa qualificarsi, agli effetti di cui all'art. 665, ultimo comma, c.p.p., giudice speciale).

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