Cassazione penale Sez. I sentenza n. 949 del 10 marzo 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di pluralitą di provvedimenti da eseguire, l'ultimo dei quali pronunciato da un giudice per le indagini preliminari, spettano a quest'ultimo le funzioni di giudice dell'esecuzione. Ed invero, il giudice a cui spetta di provvedere (nella specie, ai sensi dell'art. 671 c.p.p.) va sempre individuato in quello che ha pronunciato la condanna ultima in assoluto, anche se i fatti criminosi che ne sono oggetto non sono da prendere in considerazione ai fini della deliberazione da adottare.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.