Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5049 del 3 febbraio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

La disposizione contenuta nell'art. 665, comma 3, ultima parte, c.p.p. detta una speciale e autonoma regola attributiva della competenza in executivis che prescinde dai criteri indicati nel comma 2 del medesimo articolo, sicché, in caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello, giudice competente a conoscere dell'esecuzione di essa è sempre il giudice di rinvio, indipendentemente dalla circostanza che abbia, o non, confermato la sentenza di primo grado.

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