Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3201 del 23 gennaio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

La procedura prevista dall'art. 625 bis c.p.p. (ricorso straordinario per errore materiale o di fatto) consente la correzione dei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione solo se detta correzione debba intervenire a favore del condannato; ne consegue che la correzione dell'errore materiale non può essere effettuata a favore della parte civile. (In applicazione del principio sopra enunziato, il giudice di legittimità ha dichiarato non luogo a provvedere in relazione al ricorso presentato dalla parte civile che, evidenziando che la Corte di cassazione — annullando la sentenza di secondo grado, perché erroneamente pronunziata nei confronti di un provvedimento inappellabile — aveva omesso di trattenere gli atti per decidere in ordine alla impugnazione della parte civile, aveva chiesto che la Suprema corte procedesse ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p.).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.