Cassazione penale Sez. III sentenza n. 14894 del 31 marzo 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Con il ricorso straordinario previsto dall'art. 625 bis c.p.p. non possono essere fatti valere errori materiali o di fatto che non siano verificati nell'attivitą propria della Corte di cassazione. (Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato l'inammissibilitą del ricorso straordinario con cui, implicitamente, si deduceva l'errore commesso dall'ufficio matricola della casa circondariale nel trasmettere l'impugnazione presentata dall'imputato detenuto).

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