Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 7660 del 3 marzo 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui venga dedotto un mero errore materiale rilevabile di ufficio ex art. 625 bis c.p.p., ed emendabile con la procedura di cui all'art. 130 c.p.p., non č necessaria una procura speciale del difensore per proporre il ricorso straordinario. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che, sussistendo il potere ex officio di rilevare l'errore, sia contrastante con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo la preventiva dichiarazione di inammissibilitą per mancanza della procura speciale al difensore).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.