Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 15137 del 3 maggio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ricorso straordinario, l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625 bis c.p.p., allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, mentre è riconducibile all'errore di fatto qualora vi sia stata una svista circa l'esistenza stessa della censura che invece era immediatamente percettibile e rilevabile, e a condizione che questa omissione abbia avuto effetto decisivo sull'esito del processo.

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