Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 25877 del 18 novembre 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di liquidazione coatta amministrativa, il giudizio di opposizione allo stato passivo ha ad oggetto il diritto del creditore di partecipare al concorso, per cui i vizi del provvedimento di esclusione, o della sua comunicazione (nel caso di specie, l'erronea indicazione del termine di impugnazione), non rilevano di per se stessi e non possono assurgere a specifiche "causae petendi" dell'opposizione con la conseguenza che, rispetto ad essi, non č configurabile un'omessa pronunzia da parte del giudice.

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